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1 * PREMESSA * NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art.2 n.1 DL n.111 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)...... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2 * FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi per oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto, sia che abbia per oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal sovracitato DL 111/95.

3 * PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico. L'Agenzia di Viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al cliente, ai sensi dell'art. 6 del DL 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si da atto che l'Agenzia di Viaggio venditrice ha, nei confronti dell'Organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV oltre che di Venditore ex. art. 4 DL 111/95, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente come quale mandatario del suo Cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal DL 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4 * PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovranno essere versati l'intera quota di iscrizione ed un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, mentre il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza, salvo diverso accordo. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopra indicata, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un'unica soluzione. Gli acconti ed il saldo, come sopra determinati, dovranno essere corrisposti dal Contraente al Venditore che li trasmetterà all'Organizzatore secondo gli accordi tra gli stessi stabiliti.

5 * PREZZO E RELATIVE VARIAZIONI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento alla SCHEDA TECNICA pubblicata. Se prima della partenza l'Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consumatore. A tali fini si considera significativa un modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione di elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il Consumatore che riceva una comunicazione a modifica di un'elemento essenziale o del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e dell'incidenza delle stesse sul prezzo. Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'Organizzatore o al Venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata. Qualora dopo la partenza, l'Organizzatore non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Consumatore; e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le richieste di modifica da parte del Consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi variazione richiesta dal Consumatore successivamente alla conferma da parte dell'Organizzatore di tutti i servizi facenti parte del pacchetto comporterà un costo aggiuntivo di Lit. 50.000 a transazione.

6 * RECESSO DEL CONSUMATORE
Al Consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dal precedente art. 5, saranno addebitate, oltre agli interi diritti di iscrizione, le seguenti penali, calcolate sull'importo totale del pacchetto prenotato:
- Viaggi e soggiorni individuali, di gruppo e crociere
- 10% della quota di partecipazione fino a 15 giorni prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 14 a 9 giorni prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 8 a 3 giorni prima della partenza;
Dopo tale termine la penale sarà pari all'intero valore del pacchetto.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio. Così pure, nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
- rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Viaggiatore fornisca documentazione scritta.

7 * SOSTITUZIONI Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal Cliente rinuciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Nel caso la sostituzione venga richiesta nei 20 giorni precedenti la data di partenza verrà comunque addebitato un costo forfettizzato di Lit. 150.000 per persona sostituita.
Il Cliente rinunciatario dovrà comunque corrispondere la quota di iscrizione. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

8 * ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
L'Organizzatore potrà annullare il contratto totalmente o parzialmente, per circostanze di carattere eccezionale o quando non sia raggiunto il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma. In tal caso, al Cliente spetterà il rimborso integrale delle somme versate, escluso ogni altro indennizzo.

9 * CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli effetti del recesso del Consumatore o dell'annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati nei precedenti articoli, che sostanzialmente riproducono quanto disposto degli artt. 11, 12 e 13 del DL 111/95, nel pieno rispetto dell'equilibrio fra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell'art. 1469 ter Cod. Civ., introdotto dalla L. 52/96 di attuazione della direttiva 93/13 del Consiglio CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, secondo cui "non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge".

10 * OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surrogati quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

11 * PARTICOLARI ESIGENZE DEL CONSUMATORE
Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, eventuali particolari esigenze che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio. L'organizzatore si riserva il diritto di accettare per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. L'Organizzatore farà pervenire quanto prima la Consumatore, tramite il Venditore, un comunicazione relativa ai costi supplementari originati da dette richieste, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

11 * CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi, anche membri della CEE, cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standards di qualità.

12 * RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE
L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che le mancanze contestate siano imputabili al Consumatore, ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso della prestazione dei servizi turistici, o che l'avvenimento si riveli estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, causato da forza maggiore ovvero da circostanze che l'Organizzatore non poteva, con tutta la necessaria diligenza, ragionevolmente prevedere o risolvere quali: scioperi di qualsiasi natura, modifiche di operativi/orari di compagnie di trasporti di linea, ecc. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per eventuali inadempienze da parte del Venditore nella sua qualità di Intermediario.

13 * LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dalle seguenti leggi e convenzioni internazionali:
- la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato a L'Aja nel 1955;
- la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;
- la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, art. 1783 e seguenti c.c. ;
- la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'Organizzatore;
- le previsione del Codice Civile in quanto non derogate dal presente contratto.
In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n.2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle forme di diritto vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

14 * OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per l'inadempimento del da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

15 * RECLAMI E DENUNCE
Il Consumatore, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 19 n.2 DL 111/95, deve denunciare all'Organizzatore per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'Organizzatore deve prestare al Consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente l'Organizzatore dovrà provvedere, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, e garantire una sollecita risposta alle richieste del Consumatore.

16 * ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
Al momento della prenotazione del viaggio è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare attraverso l'Organizzatore o il Venditore una polizza assicurativa, integrativa, a copertura delle spese derivanti dall'annullamento del viaggio, danni al bagaglio, spese mediche ed interruzione del viaggio.

17 * FONDO DI GARANZIA
E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 DL 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento da parte dell'Organizzatore o del Venditore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso delle somme versate;
b) rimpatrio, nel caso di viaggi all'estero.
Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n.5 DL 111/95.

18 * FORO COMPETENTE / CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma dove ha sede legale ed amministrativa. Di comune accordo, peraltro, potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto, siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composta da ciascuna delle parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza del Presidente del Tribunale dove ha sede legale l'Organizzatore. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale dell'Organizzatore deciderà ritualmente e secondo il diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.


ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi per oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1 n. 3 e 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3, 1° comma; art. 4; art. 7; art. 9, 1° comma; art. 14, 1° comma; art. 15; art. 17; L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).

C) RECESSO DEL CONSUMATORE
Al Consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile al Venditore, saranno addebitate: la quota d'iscrizione, se prevista, nonché, a titolo di corrispettivo, somme non superiori a quelle di seguito indicate:
a) Per soggiorni in alberghi, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 6 delle presenti condizioni.
b) Per servizi di solo trasporto con aerei di linea o con altri mezzi - Servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio si farà riferimento alle somme previste dai vari fornitori.


TARIFFE AEREE
Le tariffe aeree utilizzate per la determinazione delle quote di partecipazione sono quelle applicate dai vari vettori. Le eventuali variazioni in aumento delle stesse, intervenute fino al momento della prenotazione, comporteranno il relativo aumento delle quote di partecipazione.


Programma redatto in osservanza dell'art. 28 Legge Regionale 17/09/84 n. 63 ed in conformità della Direttiva 314/90 CEE Polizza di Responsabilità civile professionale ASSICURAZIONI GENERALI Spa n° 39029165.


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